In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, cd. “Legge di bilancio 2017”, che contiene una serie di novità in materia fiscale che di seguito si riportano in sintesi.
La Legge di bilancio proroga e nel contempo ridisciplina le agevolazioni fiscali relative agli interventi per il recupero edilizio, per la riqualificazione energetica degli edifici e anche il c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” contenuto nell’art. 16, c. 2, dl. 63/2013.
Riqualificazione energetica
Per quanto concerne gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista dai commi 344-349 dell’art. 1, legge 296/2006 (finanziaria 2007) è stata prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017. Limitatamente agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali e quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (ad esempio rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate), la detrazione in oggetto viene invece estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che la detrazione del 65% spetta nei seguenti limiti di spesa:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, Euro 100.000;
- involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti), Euro 60.000;
- installazione di pannelli solari, Euro 60.000;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, Euro 30.000;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del dlgs. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016), Euro 60.000;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016 ), Euro 30.000.
Una prima novità introdotta dalla Legge di bilancio riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che interessano le parti comuni di edifici (facenti parte di un condominio o di un complesso di condomini), nel caso in cui tali lavori interessino “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. In detta ipotesi la detrazione fiscale spetta nella misura del 70% anziché del 65%.
Altra novità riguarda gli interventi di riqualificazione finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che, rispettando determinati requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26.06.2015, godono della detrazione del 75% delle spese sostenute.
Le predette nuove detrazioni del 70% e del 75% sono ammesse nel limite di spesa di Euro 40.000 moltiplicato per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio.
Ristrutturazioni edilizie
Per quanto riguarda gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, Tuir, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa pari ad Euro 96.000.
Interventi per misure antisismiche
In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del citato art. 16-bis, è prevista una disciplina ad hoc per l’ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. In relazione a questa tipologia di interventi viene stabilito che, se effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La Legge di bilancio, inoltre, stabilisce che le aliquote di detrazione aumentano:
- al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%);
- all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all’85%).
Bonus mobili
La Legge di bilancio, infine, proroga al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, nel limite di spesa di Euro 10.000, limitatamente, però, agli acquisti collegati ad interventi di ristrutturazione iniziati nel corso del 2016.
Il detto limite di Euro 10.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già eventualmente fruito della detrazione.
La Legge di bilancio proroga, apportando modifiche, il credito d’imposta concesso per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal dl. 83/2014.
Attualmente, il citato art. 10, dl. 83/2014 riconosce, previa presentazione di apposita istanza telematica, un credito d’imposta, nella misura del 30%, per le spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 per la riqualificazione delle strutture alberghiere.
La Legge di bilancio estende il suddetto credito d’imposta anche ai periodi d’imposta 2017 e 2018, incrementando la misura dell’agevolazione al 65% (in luogo dell’attuale 30%), stabilendo, però, che il detto credito spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica o acquisto di mobili.
Per fruire del credito, pertanto, gli interventi devono avere i predetti requisiti (che sino al 31 dicembre 2016 non erano richiesti).
Sono altresì previste alcune modifiche anche in merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta.
In particolare, il novellato credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo (a differenza del precedente, ripartito in tre quote) e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019, e di 60 milioni di euro nel 2020.
Con riferimento al credito d’imposta relativo agli interventi già effettuati nel periodo 2014-2016, La Legge di bilancio modifica l’art. 10, dl. 83/2014 rideterminando il limite massimo di spesa per ciascun anno nella misura di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente) e a 16,7 milioni di euro per l’anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).
Beneficiari
I beneficiari dell’agevolazione in commento sono le imprese alberghiere e le strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle norme regionali vigenti.
La Legge di bilancio proroga l’agevolazione cd “super-ammortamenti” introdotta dall’art. 1, c. 91, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) concessa sull’acquisizione in beni materiali strumentali nuovi ed introduce una nuova agevolazione cd “iper-ammortamenti” sugli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico.
Proroga dei super-ammortamenti
L’agevolazione, si ricorda, consiste nel riconoscimento, ai fini Ires, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La Legge di bilancio estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo tuttavia, rispetto alla precedente versione, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis), Tuir (veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale del costo dal reddito).
Sono altresì esclusi dal beneficio, come nella precedente versione, gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il dm. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Secondo la nuova disposizione, inoltre, rientrerebbero nell’agevolazione anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Novità iper-ammortamenti
La Legge di bilancio introduce una nuova maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.
Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’allegato A della Legge di bilancio. In linea di massima, si tratta di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.
Per i soggetti beneficiari è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge di bilancio. Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali del già citato allegato A.
Quanto ai profili temporali dell’agevolazione, sono ricompresi gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, il soggetto beneficiario è tenuto a produrre una dichiarazione ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che si possa definire come bene interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione (cioè deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa).
La Legge di bilancio apporta modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, dl. 145/2013, con effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La principale novità riguarda la misura dell’agevolazione, che dovrebbe essere pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi.
L’attuale versione dell’agevolazione prevede, invece, che il credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 50% soltanto per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca “extra-muros”, attribuendo, invece, un credito d’imposta in misura pari al 25% per le spese relative all’ammortamento delle attrezzature di laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Resta, invece, fermo il requisito per cui la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo deve essere pari almeno ad Euro 30.000, requisito da verificare in ciascun periodo d’imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione (circ. AE n. 5/2016).
La Legge di bilancio introduce, dall’1.01.2017, il principio di cassa, in luogo della competenza economica, nella determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18, dpr. 600/1973. La nuova modalità di calcolo deve intendersi come regime naturale per tali soggetti (cd. “imprese minori”) che potranno, tuttavia, sempre optare per l’applicazione del regime contabile ordinario con conseguente determinazione del reddito per competenza.
L’opzione per il regime ordinario dovrà essere manifestata, dall’1.01.2017, mediante comportamento concludente e solo in sede di dichiarazione Iva 2018 potrà essere esplicitata compilando il quadro VO. La scelta deve ritenersi vincolante per un anno, così come previsto genericamente per l’opzione per i regimi contabili dall’art. 3, dpr. 442/1997 e ribadito dalla circolare AE n. 209/1998 (§ 6). Trascorso tale periodo, la scelta rimane valida per ciascun anno successivo fino a revoca.
Tornando al regime semplificato, va subito detto che risultano invariati i requisiti di accesso previsti dall’art. 18, dpr. 600/1973, ossia l’ambito dei soggetti che possono accedervi e le soglie di ricavi. Pertanto, per l’accesso o la permanenza nel regime contabile semplificato, va verificato che i ricavi non abbiano superato nell’anno precedente i seguenti limiti, eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività:
- Euro 400.000, per imprese con oggetto prestazioni di servizi;
- Euro 700.000, per imprese esercenti altre attività.
Tali limiti di ricavi andavano, sino ad ora, computati in base al principio di competenza, adottato anche per la determinazione del reddito, mentre dall’anno prossimo andranno calcolati tenendo conto dei ricavi che sono “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività).
Il nuovo criterio di cassa andrà applicato anche nella determinazione della base imponibile Irap.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi 2017 per i soggetti “solari”) e dovranno trovare attuazione in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che verrà emanato entro il 30 gennaio 2017.
Dal 2018 i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni, stabiliti in Italia, in possesso dei requisiti di legge, potranno facoltativamente costituire un Gruppo Iva e agire come soggetto unitario nei confronti dei terzi, oltre che dell’Amministrazione finanziaria e dell’Erario, perdendo la propria autonoma soggettività ai fini del tributo.
Le nuove norme parrebbero alternative alle disposizioni di cui all’art. 73, c. 3, dpr. 633/1972, che prevedono la facoltà, per i soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla norma, di effettuare le liquidazioni Iva di gruppo compensando preliminarmente all’interno della propria compagine posizioni debitorie e creditorie, ottenendone così un vantaggio finanziario.
L’opzione per il Gruppo Iva può essere esercitata dai soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, per cui ricorrano i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo definiti dal nuovo art. 70-ter, dpr. 633/1972.
L’opzione riveste carattere omnicomprensivo, per cui la manifestazione di volontà deve obbligatoriamente essere esercitata da tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di legge, senza poter effettuare una scelta di “composizione” del Gruppo, così come avviene, invece, per la liquidazione Iva di gruppo.
La scelta è vincolante per un triennio e resta valida, di anno in anno, fino a revoca.
La nascita di un unico soggetto passivo Iva ha effetti sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra i componenti il Gruppo e tra questi e i terzi:
- le operazioni effettuate “all’interno” del Gruppo non assumono rilevanza ai fini Iva;
- le operazioni effettuate tra un soggetto partecipante al Gruppo e un soggetto terzo si considerano effettuate tra il Gruppo e il terzo.
Ciò comporta che gli obblighi di fatturazione, registrazione, comunicazione, dichiarazione, ecc., debbano essere assolti dal Gruppo e non dalla singola entità partecipante. Centrale, in tal senso, è il ruolo del rappresentante di Gruppo, ossia del soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 70-ter, dpr. 633/1972.
In ultimo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, Direttiva 2006/112/UE, l’efficacia delle nuove norme è subordinata alla consultazione, da parte del MEF, del Comitato Iva della Ue.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dal regime, tra gli altri, i soggetti di cui all’art. 4, c. 4, dpr. 633/1972 che non svolgono un’attività rilevante ai fini Iva e sono identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie. La partecipazione è preclusa anche alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti stabiliti in Italia, ai soggetti sottoposti a una procedura concorsuale e a quelli in liquidazione ordinaria.
La Legge di bilancio innalza il limite annuo di deducibilità fiscale dei canoni di noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio stabilito dall’art. 164, c. 1, lett. b), Tuir.
Come noto, il citato art. 164 stabilisce, per i veicoli ad uso non esclusivamente strumentale posseduti da agenti o rappresentanti di commercio, i seguenti limiti di deducibilità dei costi sostenuti per tali veicoli: (i) 80% dei costi di esercizio, (ii) 80% dei costi di acquisizione sino ad un massimo di spesa ammessa fiscalmente di Euro 25.822,84 (pertanto deduzione di Euro 20.658,00), (iii) 80% dei costi di locazione e noleggio sino ad un massimo di spesa ammessa fiscalmente di Euro 3.615,20 (pertanto deduzione di Euro 2.892,16).
La Legge di bilancio innalza la soglia massima dei costi di locazione o noleggio su cui calcolare la deduzione dell’80%, che passa da Euro 3.615,20 ad Euro 5.164,57 (per una deduzione ammessa, quindi, di Euro 4.131,66 anziché di Euro 2.892,16).
La Legge di bilancio esclude le Sgr dall’elenco dei soggetti tenuti, a decorrere dall’1.01.2017, al pagamento dell’addizionale Ires del 3,5% introdotta dall’art. 1, c. 65-68, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e rivolta agli enti creditizi e finanziari di cui al dlgs. 87/1992. Per i medesimi soggetti (cioè enti creditizi), inoltre, la legge di stabilità 2016 aveva concesso l’integrale deducibilità, sia Ires che Irap, degli interessi passivi, precedentemente limitata al 96%.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio, dunque, le Sgr non subiranno l’addizionale Ires del 3,5% e continueranno a dedursi gli interessi passivi nel limite del 96%.
La Legge di bilancio proroga fino al 31 dicembre 2018 l’agevolazione cd. “Nuova Sabatini” e introduce un contributo potenziato in caso di investimenti di carattere innovativo.
Si ricorda che la “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2, dl. 69/2013, prevede per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali.
Oltre alla proroga dell’agevolazione viene introdotto un contributo maggiorato in caso di investimenti con carattere spiccatamente innovativo. In particolare, al fine di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, le imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie (quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)).
A fronte della realizzazione degli investimenti aventi le suddette finalità, il contributo è concesso, secondo modalità da definire, con una maggiorazione pari al 30%. Con circolare del Ministero dello Sviluppo economico saranno, comunque, fornite le istruzioni utili alla corretta attuazione del contributo maggiorato.
La Legge di bilancio introduce un nuovo regime fiscale dedicato ai soggetti che conseguono redditi di impresa.
Imprenditori individuali e società di persone
Viene inserito l’art. 55-bis nel Tuir che dispone che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con l’aliquota pari al 24%, ovvero con l’aliquota prevista per i soggetti Ires. Il reddito di impresa, di conseguenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore, almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell’impresa.
La tassazione Iri del 24% si applica ai soli utili prodotti dall’azienda e mantenuti all’interno della stessa; nel momento in cui tali utili vengono prelevati dall’imprenditore o dal socio (e famigliari), gli stessi sconteranno la tassazione Irpef secondo le regole ordinarie previste dal Tuir e, dall’altro lato, l’impresa o la società, potrà portarsi in deduzione dal reddito di impresa l’importo di tali prelevamenti. La deduzione, inoltre, è determinata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dai redditi di impresa dei periodi di imposta successivi.
Società di capitali
La norma estende il regime dell’Iri anche alle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116, Tuir. Queste società, dunque, possono optare per le disposizioni di cui al nuovo articolo 55-bis in alternativa alla trasparenza fiscale.
Per le società che optano per il regime Iri viene inoltre modificato il criterio di deducibilità delle perdite di impresa, prevedendo che esse si deducono per intero anche oltre il quinquennio e, in caso di cessazione del regime, il detto limite temporale rivive considerando l’ultimo anno come periodo di imposta di formazione delle perdite.
Il regime Iri è facoltativo e non obbligatorio e l’opzione dura cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.
Decorrenza
Il nuovo regime entra in vigore dall’1.01.2017 e l’opzione va comunicata nel modello Unico 2018.
La Legge di bilancio contiene una serie di interventi significativi che modificano la disciplina dell’Ace (Aiuto alla crescita economica), sia con riferimento alle società di capitali o comunque ai soggetti Ires, sia con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria, cioè i soggetti Irpef.
Aliquota
La prima modifica attiene alla determinazione della aliquota da applicare all’incremento patrimoniale, che dal 4,75% del periodo di imposta 2016 passa al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018.
Sterilizzazione
La seconda modifica riguarda una nuova ipotesi di sterilizzazione della base di calcolo dell’Ace, cioè un nuovo decremento da applicarsi al manifestarsi di un particolare evento.
Si tratta di investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.
L’obiettivo è quello di evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all’economia reale.
La nuova disposizione si aggiunge a quelle già previste nell’art. 10, Dm. 14 marzo 2012 e non può dirsi nuova in senso assoluto poiché già nella abrogata Dual incom tax (Dit) era presente una simile previsione che ha trovato commento nella circolare AE n. 76/1998, paragrafo 6.1. Tale circolare aveva individuato la tipologia di titoli o i valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rilevanti ai fini della sterilizzazione, affermando che si trattava di “quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo”. Pertanto, occorre assumere la consistenza di tali titoli e valori mobiliari al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e confrontare il dato con la consistenza nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. L’eventuale incremento ridurrà la base Ace nel periodo d’imposta 2016.
Si segnala, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il periodo 2017 sarà necessario considerare quale base storica l’importo che sarebbe stato dovuto applicando già la nuova disposizione.
La Legge di bilancio riapre i termini per poter accedere all’estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuate dall’articolo 1, c. 115-121, legge 208/2015 (assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice).
La riapertura dei termini si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Per effetto della riapertura si assiste anche ad uno slittamento delle scadenze previste per i versamenti delle eventuali imposte sostitutive dovute nell’ambito dell’operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018.
Restano sostanzialmente invariati i requisiti richiesti dalla legge 208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive dei beni, sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.
La Legge di bilancio ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della legge 448/2001 in tema di rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
Viene dunque prorogata anche per il 2017 la possibilità per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento un’imposta sostitutiva sul valore determinato da una perizia di stima.
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2017:
- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La Legge di bilancio conferma l’aliquota unica dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione sarà poi possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione l’imposta già versata su eventuali precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38, dpr. 602/1973.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
La Legge di bilancio ripropone, inoltre, la rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) risultanti nel bilancio chiuso al 31.12.2015 ed ancora presenti in quello successivo. La rivalutazione non potrà essere effettuata solo civilisticamente ma dovrà seguire anche il versamento di un’imposta sostitutiva per garantirne anche riconoscimento fiscale.
La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti giuridici indicati all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), Tuir (pertanto tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all’attività d’impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato), con la facoltà di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni, con la sola esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce), come risultanti dal bilancio al 31.12.2015.
La detta rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo al 2015 (per i soggetti solari, dunque, nel bilancio chiuso al 31.12.2016) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. I beni rivalutati non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall’imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. In assenza di un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell’impresa, la rivalutazione deve essere evidenziata in un prospetto dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate.
Sui maggiori importi da rivalutazione occorre versare l’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni). La riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata versando un ulteriore tributo del 10%.
Le imposte sostitutive (da rivalutazione e da affrancamento della riserva) sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
La rivalutazione, tuttavia, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita; in sostanza, considerato che la rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il riconoscimento fiscale (Ires e Irap) della rivalutazione avverrà a partire dall’esercizio 2019. Limitatamente ai beni immobili, tuttavia, la Legge di bilancio stabilisce che il riconoscimento fiscale avrà effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
La Legge di bilancio annulla di fatto la modifica che era stata introdotta all’art. 26, dpr. 633/1972 ad opera della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativamente alla disciplina delle note di variazione emesse in relazione a procedure concorsuali.
Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento della fattura da stornare è dovuto a procedure concorsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.
E’ da segnalare, tuttavia, che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 non erano ancora entrate in vigore, in quanto la relativa decorrenza delle stesse era stata prevista per il 2017.
In ogni caso, l’art. 1, c. 126-127 della detta legge aveva riformato la disciplina relativa alle note di credito Iva, anticipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché dover attendere a tal fine l’infruttuoso esito della procedura stessa.
Cancellando questa novità, per determinare il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare a far riferimento ai precedenti interventi di prassi (circolari AE n. 77/E/2000 e n. 31/E/2014). Tale momento coinciderebbe, pertanto:
- per il fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale, se esistente;
- per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;
- per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, dal momento successivo alla certezza della falcidia del credito.
Infine, sembrerebbe che non sia possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento dovuto ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La Legge di bilancio inserisce il nuovo art. 24-bis del Tuir, introducendo un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell’Irpef cui possono accedere le persone fisiche (e, su loro richiesta, i loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in relazione ai redditi prodotti all’estero.
Condizioni soggettive di accesso al regime
Possono accedere al regime speciale le persone fisiche che:
- trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’ 2, c. 2, Tuir;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell’opzione, a uno o più familiari, purché soddisfino anch’essi le suddette condizioni.
Preventiva risposta favorevole interpello probatorio
L’opzione per il regime in parola potrà essere esercitata solamente, però, dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio, presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b), legge 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. In caso di esito favorevole, dunque, l’opzione risulta efficace a decorrere dal periodo d’imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Periodo di efficacia dell’opzione
L’opzione è efficace a decorrere dal periodo d’imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.
Redditi agevolati
I redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono i seguenti:
- redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
- redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
- redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
- redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa;
- redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
- plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
- redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.
- redditi d’impresa prodotti all’estero in assenza di stabile organizzazione;
- interessi dei conti correnti bancari e postali;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società quotate.
Redditi esclusi
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67, c. 1, lett. c), Tuir), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, c. 3, Tuir (e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito imponibile, al netto delle relative minusvalenze, nella misura del 49,72%).
Possibilità di esclusione di alcuni Stati esteri
Le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione o anche successivamente. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (la fruizione di tale credito sarebbe, invece, inibita per il reddito soggetto ad imposta sostitutiva).
L’imposta sostitutiva
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, sui redditi prodotti all’estero, individuati secondo i suddetti criteri, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di Euro 100.000,00 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione. L’importo è ridotto ad Euro 25.000,00, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari interessati.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Effetti dell’esercizio dell’opzione
Per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esenzione dall’obbligo di:
- compilare il quadro Rw della dichiarazione dei redditi
- versare l’IVIE e l’IVAFE.
Tali esenzioni operano anche nei confronti dei familiari interessati dall’opzione.
Gli effetti dell’opzione non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 44, Dl. 78/2010 e dall’art. 16, dlgs. 147/2015, cioè con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero e per il rientro dei lavoratori impatriati.
Esercizio, revoca, decadenza e durata dell’opzione
L’opzione deve indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il soggetto (o i suoi familiari) ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
L’opzione è revocabile (anche in relazione a uno o più familiari) e sono previste cause di cessazione legate alle seguenti ipotesi:
- decorso del periodo di validità (quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione);
- omesso o insufficiente versamento, in tutto o in parte, dell’imposta (in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti).
La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione e i relativi effetti si estendono anche ai familiari; diversamente, la decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta la decadenza dal regime per le persone fisiche che esercitano l’opzione.
Decorrenza
Il regime in parola si applica a partire dai redditi prodotti nel periodo di imposta 2017 a condizione che il trasferimento della residenza fiscale avvenga nel 2017 e che entro il 30 settembre 2018 venga presentata l’istanza di interpello probatorio.
La Legge di bilancio, inoltre, demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 31.03.2016, l’individuazione delle modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, e per il versamento dell’imposta sostitutiva.
La Legge di bilancio introduce un regime fiscale opzionale che consente ai contribuenti residenti in Italia di ridurre il carico fiscale gravante su alcune tipologie di redditi di natura finanziaria.
Si tratta del regime opzionale applicabile ai “piani individuali di risparmio” (cd. Pir), che prevede l’esenzione da imposizione dei redditi diversi e di capitale derivanti dagli strumenti finanziari compresi nei detti piani.
Potranno beneficiare del nuovo regime coloro che investiranno nei Pir somme o valori, per un ammontare non superiore ad Euro 30.000 per ciascun anno solare, fino a un massimo di Euro 150.000, nel rispetto dei seguenti parametri:
- almeno il 70% del valore del Pir deve essere investito in azioni o quote di società non immobiliari, anche non quotate, che siano fiscalmente residenti in Italia oppure in altri Paesi Ue o dello Spazio economico europeo, e che abbiano una stabile organizzazione in Italia;
- almeno il 30% della quota del 70% (pari al 21% dell’investimento complessivo) deve essere investita in azioni o quote di società diverse da quelle che compongono l’indice Ftse Mib di Borsa italiana oppure indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- gli strumenti finanziari inseriti nel Pir devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Un’ulteriore condizione da rispettare è costituita dal divieto di inserire nel Pir una quota superiore al 10% in depositi e conti correnti oppure in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con società appartenenti al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte.
Nel caso in cui la cessione degli strumenti finanziari avvenga prima del quinquennio, il contribuente dovrà corrispondere le imposte non versate in forza dell’agevolazione in commento, insieme agli interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni.
(art. 1, c. 88-114, Legge di bilancio)